Definizione dei compiti dei rappresentanti e dei delegati dei volontari di Servizio Civile Nazionale, nonché delle procedure e modalità per la loro elezione - Anno 2016.

CIRCOLARE 08/01/2016

 

Premessa

La disposizione normativa contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge n. 230/1998, come modificata dall'art. 3 della legge n. 3/2003, prevede che la Consulta nazionale per il Servizio civile sia composta da non più di quindici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del competente Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano volontari del Servizio Civile Nazionale, nonché tra rappresentanti dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte. Con Decreto Ministeriale in data 19 aprile 2013, e successive modificazioni, è stata ricostituita la Consulta nazionale del Servizio civile, composta da quindici membri, tra cui quattro rappresentanti dei volontari del Servizio civile nazionale. Tenuto conto che l'incarico biennale di rappresentante nazionale conferito dall'assemblea dei delegati regionali, in data 16 marzo 2013, a Antonia Annamaria Paparella (Macroarea Sud) e a Yuri Broccoli (Macroarea Nord), è scaduto, si rende necessario definire le procedure e le modalità per le elezioni finalizzate alla loro sostituzione.

1. Norme generali

Nel testo che segue, per "regione" debbono intendersi anche le province autonome di Trento Bolzano e l'estero. Allo stesso modo, per "delegato regionale" o per "rappresentante regionale" si intende anche il delegato o rappresentante della provincia autonoma e dell'estero. Per "volontario" debbono intendersi i giovani "volontari del Servizio civile nazionale". In ogni tipo di elezione, è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di numero dei voti ottenuti, si dà precedenza all'anzianità di servizio; in caso di parità di anzianità di servizio si dà precedenza all'anzianità anagrafica, infine, si ricorre all'ordine alfabetico (cognome e nome).

2. Elettorato attivo e passivo

Tutti i volontari in servizio alla data di indizione delle elezioni hanno diritto di voto e diritto ad assumere cariche elettive (rappresentanti nazionali, rappresentanti regionali e delegati regionali). Ogni volontario in servizio, in base alle procedure di cui all'allegato A, può presentare la propria candidatura a delegato regionale. La candidatura a delegato regionale può essere proposta una sola volta.

3. Elezioni dei delegati e dei rappresentanti dei volontari del Servizio Civile Nazionale

I rappresentanti nazionali dei volontari sono quattro e durano in carica due anni. L'elezione per due di essi avviene ad anni alterni ed è distinta in due fasi. Nella prima fase vengono eletti i delegati regionali con il ricorso al voto attraverso internet (collegandosi all'apposita sezione del sito www.serviziocivile.gov.it). Nella seconda fase, i delegati regionali eletti, riuniti in un'assemblea nazionale, designano, due rappresentanti nazionali tra quelli che hanno proposto la propria candidatura sul sito www.serviziocivile.gov.it, nei tempi e con le procedure indicate nell’allegato A – i cui nominativi sono proposti all'Autorità politica competente per la nomina in Consulta nazionale per il Servizio civile, avendo cura di assicurare la rappresentanza delle quattro macroaree in cui è suddiviso il territorio ove si svolge il Servizio civile nazionale. Le quattro macroaree individuate sono il Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna), il Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise), il Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) e infine l'Estero. Nella stessa assemblea, i delegati regionali eleggono, altresì, per ciascuna regione e provincia autonoma, un rappresentante regionale o di provincia autonoma, che resta in carica per 1 anno. In caso di mancata nomina del rappresentante regionale in un determinato anno, l'incarico può essere assunto dal rappresentante eletto nell'anno precedente nella stessa regione. La carica di rappresentante regionale è incompatibile con quella di rappresentante nazionale. Pertanto, il rappresentante regionale che viene eletto a rappresentante nazionale decade automaticamente da quell’incarico, eccezion fatta per quelle regioni con un unico delegato. L'assemblea nazionale, oltre ad eleggere i rappresentanti nazionali e regionali, può approvare mozioni, ordini del giorno e avanzare proposte specifiche da rivolgere al Dipartimento. Partecipano ai lavori dell'assemblea nazionale dei volontari di Servizio civile, ma senza diritto di voto per le elezioni dei rappresentanti nazionali e regionali, anche i rappresentanti in carica presso la Consulta nazionale ed i delegati regionali eletti nell'anno precedente. Le modalità e le procedure per lo svolgimento delle elezioni sono allegate alla presente circolare.

4. I rappresentanti in Consulta nazionale per il servizio civile

I rappresentanti nazionali dei volontari, previa nomina effettuata dall'Autorità politica competente, partecipano alle riunioni della medesima Consulta e riferiscono del loro operato ai rappresentanti regionali e all'assemblea nazionale. Inoltre coordinano l'attività dei rappresentanti regionali.

5. Il rappresentante regionale o di provincia autonoma

Il rappresentante regionale o di provincia autonoma, di concerto con i delegati della medesima regione o provincia autonoma, può rivolgere istanze ai rappresentanti nazionali e al Dipartimento ovvero ai competenti organi delle regioni o province autonome su tematiche del territorio di pertinenza. Egli riferisce del proprio operato ai delegati della medesima regione o provincia autonoma, all'assemblea nazionale nonché ai rappresentanti nazionali, attraverso l'invio di almeno due relazioni all’anno. In caso di inattività il rappresentante regionale può essere sfiduciato dai delegati della Regione di appartenenza. I motivi che possono determinare la sfiducia e le procedure da adottare per valutarne la richiesta, sono stabilite dall’assemblea elettiva. In caso di sfiducia, la decadenza dall’incarico dell’interessato è richiesta dai rappresentanti nazionali al Dipartimento che provvede a notificare al rappresentante regionale il relativo provvedimento ed a sostituirlo con il primo dei non eletti. Il rappresentante regionale uscente affianca il rappresentante neoeletto e lo sostituisce in caso di temporanea e dichiarata impossibilità dello stesso a svolgere il proprio incarico. Il Capo del Dipartimento può convocare i rappresentanti regionali per esaminare particolari problematiche che incidono nei loro rispettivi territori. A queste riunioni partecipano anche i rappresentanti nazionali.

6. Dimissione dall'incarico

In caso di dimissione dall'incarico - per motivi personali, o per incompatibilità riconducibile ad assunzione presso l'Ente in cui si è prestato servizio - da parte del rappresentante nazionale o regionale ovvero del delegato regionale, subentra nel medesimo incarico il primo dei non eletti della stessa graduatoria. Il rappresentante o delegato regionale che interrompe il Servizio civile senza aver maturato il diritto a ricevere l'attestato di fine servizio, decade automaticamente dall'incarico che viene affidato al primo dei non eletti della medesima graduatoria.

7. Riunioni locali

I delegati regionali ed i loro rappresentanti regionali possono chiedere agli enti accreditati e alle regioni di organizzare riunioni locali alle quali potranno partecipare i volontari in servizio civile presso gli enti che operano nello stesso territorio, allo scopo di contribuire al miglioramento e sviluppo del Servizio civile nazionale.

Roma, 7 gennaio 2016

Il Capo Dipartimento
Cons. Calogero Mauceri

 

 

Allegati:
- Circolare_Elezioni_2016 (.pdf)
- Elezioni2016_AllegatoA (.pdf)
- Elezioni2016_AllegatoB (.pdf)
- Elezioni2016_AllegatoC (.pdf)

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